1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, ogni individuo ha il diritto fondamentale e inviolabile all'informazione sugli eventi della vita sociale, politica e culturale in modo pluralistico e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Tale diritto comprende, in particolare, la libertà di formazione delle proprie convinzioni morali, sociali, politiche, religiose e culturali in genere, nonché la libertà di manifestazione delle proprie opinioni mediante tutti i mezzi di comunicazione.
2. La comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi, mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, che include anche le attività di emittente televisiva e di fornitore di contenuti come definite dalla normativa vigente, effettuata da parte di qualunque soggetto pubblico o privato, costituisce servizio che assolve missione di interesse generale secondo i seguenti princìpi fondamentali:
a) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;
b) la garanzia della libertà e del pluralismo nella comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi;
c) l'obiettività, la completezza e l'imparzialità delle trasmissioni a contenuto informativo, anche parziale;
d) l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
e) la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.
3. I princìpi di cui al comma 2 si realizzano nel rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, dalle norme comunitarie e da quelle internazionali vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare della dignità della persona, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.
4. Il diritto all'informazione e alla comunicazione al pubblico è riconosciuto a tutti i soggetti legittimamente esercenti attività di comunicazione audiovisiva. Tale diritto comprende, tra l'altro, l'autorizzazione all'accesso alle manifestazioni e agli eventi d'interesse della collettività e alla diffusione in diretta, alla registrazione, alla rielaborazione e alla cessione dei prodotti e servizi audiovisivi realizzati attraverso i diversi mezzi di comunicazione esistenti. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle concernenti il diritto d'autore, la tutela della personalità e i titoli abilitativi all'attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi.
1. È istituito il Consiglio per le comunicazioni audiovisive, di seguito denominato «Consiglio», quale organismo rappresentativo delle istanze politiche, sociali e culturali del Paese. Il Consiglio determina, secondo i princìpi fondamentali di cui all'articolo 1, gli indirizzi generali del sistema delle comunicazioni audiovisive e contribuisce alla loro attuazione.
2. Il Consiglio è composto da ventuno membri, di cui sette sono indicati dai Presidenti delle due Camere, di intesa tra loro, tra i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra uomo e donna, tre sono indicati, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia.
a) due in rappresentanza dei sindacati, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori dell'informazione;
b) due in rappresentanza degli imprenditori, di cui uno appartenente alla categoria dei piccoli imprenditori;
c) due in rappresentanza degli artisti interpreti e esecutori;
d) uno in rappresentanza del terzo settore;
e) uno in rappresentanza degli autori di opere letterarie;
f) uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di consumatori e di tutela dei minori;
g) uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di utenti radiotelevisivi;
h) uno in rappresentanza del mondo della ricerca scientifica e universitaria.
4. All'interno di ciascuno degli elenchi di cui al comma 3, i soggetti che vi sono compresi eleggono i membri del Consiglio relativi alla loro categoria attraverso accordi o decisioni assembleari. In caso di mancata elezione entro il termine di un mese dalla data di indizione della procedura di elezione, si procede per sorteggio. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la durata in carica del rappresentante designato per sorteggio è di due anni. Alla scadenza del mandato si procede a nuovo sorteggio, fermo restando il rinnovo delle procedure di elezione alla scadenza naturale del Consiglio, come determinata ai sensi del comma 5.
5. Il Consiglio dura in carica sei anni, fermo restando quanto disposto dai periodi secondo e terzo del comma 4.
6. Il Consiglio, salvo quanto disposto ai commi 8, 9 e 10, assume le proprie
a) con riferimento alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 3:
1) nomina i componenti del consiglio di amministrazione, con la procedura e le maggioranze di cui al comma 8;
2) esprime parere obbligatorio e vincolante sul contratto di servizio nazionale e sui contratti di servizio regionali e provinciali;
3) verifica la rispondenza dell'operato del consiglio di amministrazione al contratto di servizio e agli indirizzi editoriali;
4) riceve la relazione annuale del consiglio di amministrazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria, di cui all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dandone ampia pubblicità;
5) revoca il consiglio di amministrazione, con la procedura, le maggioranze e per i motivi di cui al comma 9;
6) applica la disciplina vigente in materia di programmi di informazione e comunicazione politica, adottando i relativi regolamenti attuativi;
7) riceve le istanze degli utenti relative alle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) con riferimento al sistema delle comunicazioni audiovisive al pubblico nel suo complesso, il Consiglio:
1) vigila sull'assolvimento della missione di interesse generale di cui all'articolo 1, comma 2, anche con l'emanazione di raccomandazioni vincolanti destinate ai soggetti che svolgono l'attività di fornitori di contenuti audiovisivi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
2) elabora le linee guide per la definizione della guida elettronica dei programmi generale;
3) esercita le altre competenze previste dalla presente legge.
8. Il Consiglio nomina i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo mediante procedura di selezione attuata secondo criteri di pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza nel settore delle comunicazioni. I candidati presentano al Consiglio apposita domanda corredata di curriculum vitae. Il consiglio nomina al suo interno un comitato composto da cinque membri, il quale seleziona le domande, effettua pubbliche audizioni dei candidati risultati idonei e redige una graduatoria finale motivata. All'esito di tale procedura il Consiglio, a maggioranza di due terzi, delibera la nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
9. Il Consiglio, in caso di gravi e palesi violazioni degli obblighi previsti nel contratto di servizio nazionale stipulato tra la società concessionaria e il Ministero delle comunicazioni, nonché, su proposta delle regioni e degli enti locali interessati, nei contratti di servizio regionali e provinciali, può deliberare, a maggioranza di due terzi, la revoca del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Con la stessa procedura, su proposta della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio può revocare per gravi motivi l'incarico ai singoli membri del consiglio di amministrazione.
10. Il Consiglio nomina i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incluso il presidente, i quali restano in carica per sei anni, con le
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione improntata agli interessi e ai valori della collettività, basata sui princìpi fondamentali di cui all'articolo 1. In particolare, esso provvede:
a) alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee;
b) all'estensione alla collettività dei vantaggi dell'evoluzione tecnologica, anche al fine di eliminare o prevenire disparità fra cittadini appartenenti a diverse fasce sociali o zone geografiche, realizzando contenuti audiovisivi digitali innovativi e che tengano conto delle diverse modalità di fruizione e di comunicazione rese possibili dalle nuove tecnologie, anche allo scopo di sviluppare nei cittadini, attraverso una ampia diffusione dell'interattività, l'abitudine a una scelta individuale dei contenuti e a una più attiva partecipazione al mondo della comunicazione dell'informazione;
c) alla promozione dello sviluppo della fruizione e della comunicazione dei contenuti digitali di cui alla lettera b) su tutte le reti di comunicazione elettronica, al fine di assicurarne la più ampia accessibilità;
d) allo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione e diffusione esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel contratto di servizio nazionale.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla società Rai-Radiotelevisione italiana Spa, la quale, nella forma di holding, partecipa, tra l'altro:
a) a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica, sino alla data di completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, e che successivamente forniscono almeno due programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale liberamente accessibili agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica e senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli relativi al canone di abbonamento. Tali canali o programmi possono raccogliere proventi pubblicitari nei limiti del 40 per cento del totale ricavato dal canone, fermo restando un limite di affollamento orario pari al 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione e al 5 per cento di ogni ora. Le società di cui al presente comma per le attività in esso indicate sono destinatarie dell'intero importo del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;
b) a una o più società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni lesive del pluralismo di cui all'articolo 4, nonché della normativa vigente per la radiodiffusione televisiva privata relativa agli indici di affollamento pubblicitario, attività radiotelevisive multimediali e di telecomunicazioni anche in ambito internazionale. Le società di cui alla presente lettera gestiscono inoltre la commercializzazione delle produzioni audiovisive della società concessionaria del servizio pubblico, ivi inclusi i nuovi prodotti o servizi anche multimediali e interattivi, nonché gli archivi della società di cui alla lettera a).
3. La società concessionaria, previo parere obbligatorio del Consiglio, definisce
1. Sono vietati la costituzione e il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite dal presente articolo.
2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiungano
a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione;
b) capacità di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita;
c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Consiglio, affida a uno o più soggetti privati la rilevazione della percentuale di pubblico raggiunto attraverso i contenuti audiovisivi diffusi o trasmessi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, nonché dei contenuti diffusi, trasmessi o distribuiti attraverso i media affini. Il soggetto o i soggetti privati di cui al primo periodo devono:
a) presentare una composizione societaria in cui nessun soggetto che svolga attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi ovvero sia concessionario di pubblicità radiotelevisiva possa esercitare il controllo, singolarmente o congiuntamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima;
b) adottare metodologie statistiche di rilevamento elaborate con il parere favorevole di almeno tre esperti di chiara fama in materia di scienze statistiche e che contemplino il rilevamento degli ascolti tenendo in considerazione tutti i mezzi di distribuzione e diffusione dei programmi televisivi, su frequenze terrestri, via cavo o via satellite, nonché i media affini, eventualmente attraverso apposite convenzioni con gli enti di rilevazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) fornire tempestivamente al Consiglio e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati da essi richiesti;
d) presentare una relazione annuale da trasmettere al Parlamento, al Consiglio e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 ottobre di ogni anno.
8. Realizzano altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo:
a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali, anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;
b) le imprese che comunque detengano, anche attraverso soggetti controllati o collegati, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, e raccolgano, sommando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.
9. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, anche a seguito di segnalazione del Consiglio, che un'impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo informativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 8, interviene affinché tale posizione sia sollecitamente rimossa, proponendo all'impresa la rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili,
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di sistemi di comunicazione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali, in modo tale da consentire l'effettivo accesso a tali contenuti.
2. Tali incentivi sono subordinati alla circostanza che gli apparati ricevitori-decodificatori consentano:
a) l'accesso a qualsiasi rete di comunicazione elettronica, via etere terrestre, via cavo o via satellite;
b) la fruibilità, mediante una interfaccia comune, delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali in chiaro;
c) l'interattività;
d) la contemporanea presenza di più guide elettroniche dei programmi.
1. La diffusione di contenuti audiovisivi in formato digitale, ivi inclusi quelli ad
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che, previa verifica affidata a un comitato di esperti indipendenti, ritiene non essere indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, definisce i criteri di assegnazione delle radiofrequenze di cui al comma 1, di quelle eventualmente liberate ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, nonché di quelle delle emittenti nazionali o locali la validità delle concessioni o autorizzazioni delle quali non sia stata prolungata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce i criteri per l'assegnazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:
a) soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, fino al raggiungimento
b) soggetti non già esercenti attività radiotelevisiva a qualunque titolo al momento della suddetta assegnazione che ne facciano richiesta per la realizzazione di reti per la trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri, sino al raggiungimento da parte di almeno un nuovo operatore di un grado di copertura della popolazione superiore al 50 per cento; nonché, in via subordinata, soggetti esercenti emittenti esistenti che diffondono in tecnica digitale in ambito nazionale e locale che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 50 per cento;
c) destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale in tecnica analogica che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento.
3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, il Ministero delle comunicazioni provvede alla riassegnazione delle frequenze secondo quanto indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché alla revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine dell'utilizzo delle frequenze eventualmente resesi disponibili per servizi diversi dalla radiodiffusione.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi ultimi e ogni altro soggetto, anche se non già titolare di concessione, autorizzazione
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.